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Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

4 Novembre

Il 4 novembre è dichiarato festività nazionale dal Regio decreto n. 1354 del 23 ottobre 1922 (visualizza dal sito del mistero della Difesa), in quanto anniversario sia della vittoria italiana nella Prima guerra mondiale (1918), sia dell’inaugurazione del monumento al Milite Ignoto (1921). Per questa doppia valenza simbolica la data è scelta come “Giornata delle forze armate”.Con la legge n. 260 del maggio 1949 viene stabilito che il 4 novembre venga celebrato come “Giorno dell’unità nazionale”.

Legge 27 maggio 1949, n. 260

Legge 27 maggio 1949, n. 260

Disposizioni in materia di ricorrenze festive. (Pubblicata nella gazzetta ufficiale n.124 del 31 maggio 1949)

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;il Presidente della Repubblicapromulgala seguente legge:

Art. 1.1. Il giorno 2 giugno, data di fondazione della repubblica, è dichiarato festa nazionale.

Art. 2.1. Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:

  • tutte le domeniche;
  • il primo giorno dell’anno;
  • il giorno dell’Epifania;
  • il giorno della festa di San Giuseppe;
  • il 25 aprile: anniversario della liberazione;
  • il giorno di lunedì dopo Pasqua;
  • il giorno dell’Ascensione;
  • il giorno del Corpus Domini;
  • il 1° maggio: festa del lavoro;
  • il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;
  • il giorno dell’Assunzione della B.V. Maria;
  • il giorno di Ognissanti;
  • il 4 novembre: giorno dell’unità nazionale;
  • il giorno della festa dell’Immacolata Concezione;
  • il giorno di Natale;
  • il giorno 26 dicembre.

Art. 3.1. Sono considerate solennità civili, agli effetti dell’orario ridotto negli uffici pubblici e dell’imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

  • l’11 febbraio: anniversario della stipulazione del trattato e del concordato con la santa sede;
  • il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di napoli.

Art. 4.1. Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1° maggio e 4 novembre.

Art. 5.1. Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell’anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno della unita nazionale (4 novembre) lo Stato, gli Enti pubblici e i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopraindicata sara determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale contrattuale, o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolera il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime 4 settimane.2. Ai lavoratori considerati nel precedente comma che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.3. Ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione compreso ogni elemento accessorio di essa, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera.

Art. 6.1. In caso d’inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori sono puniti con l’ammenda fino a L. 400.000 (1), ferma restando la disposizione dell’art. 26, capoverso primo, del Codice penale.(1) N.d.R. Importo aumentato per effetto dell’art. 113 della L. 24.11.81, n 689.

Art. 7.1. Sono abrogati l’art. 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1549, e tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Art. 8.1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1949EinaudiDe Gasperi – Pella –FanfaniVisto, il guardasigilli: Grassi

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