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Festa della Liberazione

25 Aprile

Istituzione della Festa della Liberazione: Legge 27 maggio 1949, n. 260
Legge 27 maggio 1949, n. 260

Disposizioni in materia di ricorrenze festive.
(Pubblicata nella gazzetta ufficiale n.124 del 31 maggio 1949)

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica
promulga
la seguente legge:

Art. 1.
1. Il giorno 2 giugno, data di fondazione della repubblica, è dichiarato festa nazionale.

Art. 2.
1. Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:

  • tutte le domeniche;
  • il primo giorno dell’anno;
  • il giorno dell’Epifania;
  • il giorno della festa di San Giuseppe;
  • il 25 aprile: anniversario della liberazione;
  • il giorno di lunedì dopo Pasqua;
  • il giorno dell’Ascensione;
  • il giorno del Corpus Domini;
  • il 1° maggio: festa del lavoro;
  • il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;
  • il giorno dell’Assunzione della B.V. Maria;
  • il giorno di Ognissanti;
  • il 4 novembre: giorno dell’unità nazionale;
  • il giorno della festa dell’Immacolata Concezione;
  • il giorno di Natale;
  • il giorno 26 dicembre.

Art. 3.
1. Sono considerate solennità civili, agli effetti dell’orario ridotto negli uffici pubblici e dell’imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

  • l’11 febbraio: anniversario della stipulazione del trattato e del concordato con la santa sede;
  • il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di napoli.

Art. 4.
1. Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1° maggio e 4 novembre.

Art. 5.
1. Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell’anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno della unita nazionale (4 novembre) lo Stato, gli Enti pubblici e i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopraindicata sara determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale contrattuale, o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime 4 settimane.
2. Ai lavoratori considerati nel precedente comma che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
3. Ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione compreso ogni elemento accessorio di essa, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera.

Art. 6.
1. In caso d’inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori sono puniti con l’ammenda fino a L. 400.000 (1), ferma restando la disposizione dell’art. 26, capoverso primo, del Codice
penale.
(1) N.d.R. Importo aumentato per effetto dell’art. 113 della L. 24.11.81, n 689.

Art. 7.
1. Sono abrogati l’art. 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1549, e tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1949
Einaudi
De Gasperi – Pella –
Fanfani
Visto, il guardasigilli: Grassi

Prolusione del Presidente Paolo Pezzino, Livorno, 25 aprile 2019
Discorso di Giulia Albanese alla presenza del Presidente della Repubblica, Vittorio Veneto (TV), 25 aprile 2019

Percorsi tematici per la Festa della Liberazione

Eventi e news inerenti alla Festa della Liberazione

Eventi programmati o in corso nei prossimi trenta giorni (a partire da oggi)


Eventi trascorsi o già iniziati (prima di oggi)


Per eventi precedenti il 1° gennaio 2012 consultare l’archivio iniziative.

In particolare vi segnaliamo:

Hai presente il 25 Aprile?

In occasione dell’Anniversario della Liberazione, Chora Media, in collaborazione con l’Istituto nazionale Ferruccio Parri, ha realizzato un nuovo podcast: “Hai presente il 25 aprile?”, disponibile dal 21 aprile su tutte le piattaforme gratuite.

Scorribanda antifascista

Happening notturno e itinerante di artisti, attori, musicisti e performer nelle strade della lotta di Liberazione. Organizzato dal Centro Studi Movimenti di Parma.

 

HAI PRESENTE
IL 25 APRILE?
UN PODCAST CON
Mario Calabresi, Chiara Colombini, Paolo Pezzino

 

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